22 maggio 2020
Anche tu puoi aiutarci a diventare grandi, segui le nostre iniziative e diventa parte attiva e promotrice del futuro della Fondazione.
Ogni piccolo o grande aiuto sarà fondamentale per mantenere aperto il luogo dove Achille Castiglioni ha lavorato per più di 40 anni e continuare a condividerlo con tutti voi.
la fondazione
Nel gennaio 2006 gli eredi di Achille Castiglioni hanno firmato un accordo quinquennale con la Triennale di Milano affinché lo Studio Museo Achille Castiglioni potesse essere aperto al pubblico e continuasse il suo articolato lavoro di archivio. Visto il successo di pubblico di questi anni, più di 80.000 visitatori (ad oggi, 2024), la famiglia Castiglioni ha voluto continuare a condividere con i visitatori, il luogo e le storie in esso custodite. Per questo motivo e per sviluppare i molti progetti in cui è coinvolto lo Studio Museo, è nata la Fondazione Achille Castiglioni il 14 dicembre 2011. La Fondazione ha come scopo principale quello di catalogare, ordinare, archiviare, digitalizzare i progetti, i disegni, le foto, i modelli, i film, le conferenze, gli oggetti, i libri, le riviste, insomma tutto il mondo dentro il quale Achille ha lavorato durante più di 60 anni di attività, prima con il fratello Pier Giacomo, poi dal 1968, da solo. Questo lavoro è stato avviato grazie all’aiuto dei collaboratori storici dello Studio e oggi viene seguito da Antonella Gornati che ha lavorato a stretto contatto con Achille Castiglioni per più di 20 anni. Conservare tutto questo patrimonio in chiave moderna significa catalogarlo, raccontarlo e condividerlo con il più vasto pubblico. Parallelamente la Fondazione presso lo Studio Museo dal martedì al venerdì e un sabato al mese (dalle ore 10 alle ore 12) organizza le visite guidate rivolte sia alle singole persone che ai gruppi.
Durante la visita vengono mostrate le quattro stanze dello studio: nella prima sono conservati i prototipi e i modellini, nella seconda i tecnigrafi e molte curiosità, nella terza stanza sono conservati gli oggetti anonimi che Achille Castiglioni ha raccolto durante la sua vita e che utilizzava nelle lezioni al Politecnico di Torino e di Milano, per raccontare, attraverso essi, temi importanti sul design ed infine nella sala delle riunioni sono raccolti diversi oggetti che hanno fatto la storia del design in un ampio arco di tempo.
La FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI, con sede in Milano alla Piazza Castello n. 27, codice fiscale 97612010153, è stata creata in forza dell’atto costitutivo della predetta Fondazione, ricevuto dal notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi di Milano in data 14 dicembre 2011, e registrato a Milano il giorno 20 dicembre 2012.
Ai fini dell’ottenimento del provvedimento concessorio della personalita’ giuridica ed a seguito di specifici contatti con gli Uffici della Regione Lombardia, autorita’ competente al riconoscimento, è stato necessario procedere ad alcune modifiche dello statuto accogliendo i rilievi delle competenti autorità, in particolare: gli articoli 2 , 3 e 19. Le modifiche sono state redatte e sottoscritte in data 19 giugno 2012;
In data 17 novembre 2014 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n.21, la Fondazione Achille Castiglioni è stata ufficialmente riconosciuta ed iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche.
articolo__01
COSTITUZIONE – SEDE – DELEGAZIONI – DURATA
È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI”, con sede in Milano, Piazza Castello n. 27.
La fondazione potrà fare uso della denominazione in lingua inglese “ACHILLE CASTIGLIONI FOUNDATION”.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
La durata della Fondazione è fissata fino al giorno 31 dicembre 2041, salva proroga o anticipato scioglimento.
articolo__02
FINALITÀ
La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte, con particolare attenzione ai settori del design e dell’architettura. La Fondazione, in particolare, intende promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all’estero il nome di Achille Castiglioni, come designer ed architetto, contribuendo anche alla diffusione ed alla conoscenza del design made in Italy.
La Fondazione si inserisce in un immaginario piano urbanistico ed industriale della città di Milano come polo globale del design e dell’architettura, che fornisca al pubblico internazionale una visione di sintesi ma che, allo stesso tempo, sia il punto di partenza di percorsi di approfondimento sul tema dei giacimenti di design, promuovendo la nascita di un “museo diffuso” imperniato su Milano e la Lombardia, e che ne faccia emergere la ricchezza, l’originalità, la vastità, la profondità nel campo del design. La Fondazione intende quindi realizzare, promuovere e sostenere la creazione di un apparato di supporto che, mediante la descrizione delle tecniche creative e progettuali, possa testimoniare l’attività di Achille Castiglioni.
articolo__03
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
La Fondazione intende, in particolare, valorizzare e rendere pubblico il materiale costituente la concreta testimonianza dell’attività culturale, artistica e professionale di Achille Castiglioni. Più specificatamente, la Fondazione, anche tramite l’apertura al pubblico dello Studio Museo Achille Castiglioni di Piazza Castello 27 a Milano, intende mettersi al servizio del pubblico non solo mostrando gli artefatti progettati dall’architetto ma, anche, attraverso i documenti d’archivio e l’iter progettuale ad essi relativo. Si prefigge inoltre di compiere ricerche, acquistare, conservare, comunicare, esporre a fini di studio, educazione e diletto documenti o oggetti relativi al suo lavoro. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti o mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
- stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi della gestione di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
articolo__04
VIGILANZA
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
articolo__05
PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
-
dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dal Fondatore Istituzionale, dai Fondatori, da altri Partecipanti e da soggetti terzi;
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dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
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dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
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dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
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da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali patrimonio della Fondazione è composto:
articolo__06
FONDO DI GESTIONE
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dal Fondatore Istituzionale, da Fondatori, da altri Partecipanti e da soggetti terzi; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
articolo__07
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 Dicembre il preventivo economico*finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
articolo__08
MEMBRI DELLA FONDAZIONE
I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori Promotori, Fondatore Istituzionale e Fondatori; Partecipanti.
articolo__09
FONDATORI PROMOTORI, FONDATORE ISTITUZIONALE E FONDATORI
Sono Fondatori Promotori i Signori Carlo Castiglioni e Giovanna Silvana Castiglioni. Ciascun Fondatore Promotore potrà designare, anche per via testamentaria, persona od ente destinati a subentrare nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo. Qualora il Fondatore Promotore decaduto non abbia proceduto alla designazione di cui al precedente comma, sarà il Fondatore Promotore superstite a procedere alla designazione di persona destinata a subentrare invece del Fondatore Promotore decaduto nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, entrambi i Fondatori Promotori, senza che questi ultimi abbiano proceduto alla designazione di cui al comma 2 del presente articolo, sarà il Consiglio di Amministrazione a procedere alla designazione di persone destinate a subentrare in vece dei Fondatori Promotori decaduti nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto.
È Fondatore Istituzionale la “Fondazione Museo del Design”.
Sono Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione medesimo. La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, ove approvato.
articolo__10
PARTECIPANTI
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividono le finalità della Fondazione. I partecipanti possono appartenere alle seguenti categorie:
a) i “Partecipanti Sostenitori”, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione, nel procedere alla nomina, potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
b) i “Partecipanti Donatori”, il cui contributo al raggiungimento delle finalità della Fondazione si concretizza mediante la donazione di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione. I Partecipanti, siano essi Sostenitori ovvero Donatori, potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, ove approvato.
articolo__11
PARTECIPANTI ESTERI
Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.
articolo__12
ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, compreso il voto favorevole di almeno uno dei Fondatori Promotori, l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all’art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
articolo__13
ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente della Fondazione;
il Vice Presidente della Fondazione, ove nominato;
l’Advisory Board;
il Comitato Scientifico;
il Collegio dei Revisori Legali dei Conti.
E’ Ufficio della Fondazione il Segretario Generale, ove nominato.
articolo__14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composizione e competenze
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette). La sua composizione sarà la seguente: a) i Fondatori Promotori, vita loro natural durante, salvo rinuncia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 del presente Statuto; b) fino a due membri designati dai Fondatori Promotori, con deliberazione comune; c) un membro designato dal Fondatore Istituzionale; d) fino a due ulteriori membri, espressione dell’Advisory Board, designati nelle forme e con le modalità di cui al l’articolo 17 del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione ovvero, in sua vece, dal Vice Presidente.
Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri sub a), restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Ad eccezione dei membri sub a) del secondo comma del presente articolo, il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, fermo restando il vincolante parere di almeno uno dei Fondatori Promotori. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
Il Consiglio d’Amministrazione gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; approvare il programma pluriennale delle attività; approvare il preventivo economico*finanziario e il bilancio consuntivo; approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno; deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi, nonché ll’acquisto o all’alienazione di beni immobili; stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina; stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina; individuare le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione; nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub a) del comma 2 del presente articolo; il presidente così nominato starà in carica per il mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto; nominare, ove opportuno, il Vice Presidente della Fondazione su proposta e con il voto favorevole di almeno uno dei Fondatori Promotori; nominare il Presidente Onorario della Fondazione, ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto; istituire il Comitato Scientifico, ove opportuno, ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto; nominare il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto, su proposta e con il voto favorevole del Presidente della Fondazione; istituire, sentito anche l’Advisory Board, comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; nominare, ove opportuno, Curatori come pure Direttori della Fondazione ovvero di singoli suoi dipartimenti; delegare specifici compiti ai Consiglieri, con propria deliberazione adottata e depositata nelle forme di legge; deliberare eventuali modifiche statutarie, acquisito il parere favorevole dei Fondatori Promotori; deliberare la proroga della Fondazione; deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto, acquisito il parere favorevole dei Fondatori Promotori; svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.
Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà conferire, con propria deliberazione adottata e depositata nelle forme di legge, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso.
articolo__15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest’ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti.
Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno uno dei Fondatori Promotori.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno uno dei Fondatori Promotori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario nominato.
articolo__16
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio stesso al proprio interno, ai sensi dell’art. 14.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, il quale subentra ed opera in sua vece, sostituendolo in tutte le attività con i medesimi poteri e le medesime prerogative.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, su indicazione del Presidente, potrà nominare il Presidente Onorario della Fondazione, che resterà in carica per tre esercizi e potrà essere confermato; il Presidente Onorario potrà partecipare con funzione consultiva, e senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione.
articolo__17
ADVISORY BOARD
L’Advisory Board è l’organo di partecipazione e di rappresentanza dei Fondatori in seno alla fondazione. Vi partecipano tutti i Fondatori nonché un rappresentante del Fondatore Istituzionale. La prima riunione dell’Advisory Board dopo la costituzione della Fondazione è presieduta dal Presidente di Fondazione, che vi partecipa senza diritto di voto; nel corso della prima riunione, i Fondatori ed il rappresentante del Fondatore Istituzionale eleggono, a maggioranza, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Advisory Board, scegliendolo tra i membri dello stesso con esclusione del rappresentante del Fondatore Istituzionale.
Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Advisory Board sono anche membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett d) del presente statuto. Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Advisory Board restano in carica per tre anni; entro sessanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascuno di essi, l’Advisory Board si riunisce per provvedere alla nomina ovvero alla riconferma del Presidente e del Vice Presidente del Board.
L’Advisory Board, successivamente alla prima riunione ed almeno una volta all’anno, viene convocato e presieduto dal proprio Presidente o, in caso di inerzia o impedimento, dal proprio Vice Presidente ovvero dal rappresentante del Fondatore Istituzionale ovvero, da ultimo, dal Presidente di Fondazione. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei alle informazioni di tutti i membri, di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Le riunioni dell’Advisory Board possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
Delle riunioni dell’ Advisory Board è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario di volta in volta nominato.
L’Advisory Board è luogo ed organo istituzionale di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, per favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione: nell’ambito di tale attività vengono valutate le linee generali dell’attività della Fondazione, compatibilmente con gli scopi e con le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, anche mediante la prestazione di pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi.
Alle riunioni dell’Advisory Board partecipa il Segretario Generale, ove nominato, senza diritto di voto ma con funzione di illustrazione e chiarimento dello svolgimento dell’attività della Fondazione, con particolare attenzione al bilancio preventivo e consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, analiticamente corredato con le indicazioni circa l’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. Alle riunioni possono eventualmente partecipare, sempre senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri della Comitato Scientifico, ove istituito, e i membri del Collegio dei Revisori Legali dei Conti.
articolo__18
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.
Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all’atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
In ogni ipotesi di mancanza o impedimento del Presidente, il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Vice Presidente, ove nominato; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.
articolo__19
IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è composto da tre membri, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
I membri del Collegio dei Revisori Legali dei Conti saranno così nominati: a) due membri, di cui uno con funzione di Presidente, dai Fondatori Promotori con deliberazione comune adottata all’unanimità; b) un membro nominato dal Fondatore Istituzionale.
I membri del Collegio dei Revisori Legali dei Conti restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei Revisori Legali dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
articolo__20
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ove opportuno, su proposta e con il voto favorevole del Presidente della Fondazione.
Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. Egli, in particolare: provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunione del Consiglio di Amministrazione.
articolo__21
SCIOGLIMENTO
In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. L’utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.
articolo__22
CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
articolo__23
NORMA TRANSITORIA
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
In questa sezione troverete i bilanci della Fondazione Achille Castiglioni per gli anni:
2019
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IBAN IT 06 J 0200801628000101863304